Checklist di conformità al Regolamento IA UE per il 2026
Il Regolamento IA UE (Regolamento 2024/1689) è il primo quadro giuridico completo al mondo per l'intelligenza artificiale. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 con un calendario di attuazione graduale. Questa guida illustra ogni obbligo per ruolo, livello di rischio e scadenza.
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Scadenze chiave
| Data | Cosa si applica |
|---|---|
| 2 feb 2025 | Pratiche di IA vietate (Articolo 5) e alfabetizzazione in materia di IA (Articolo 4) |
| 2 ago 2025 | Obblighi sui modelli di IA per finalità generali, struttura di governance, regole di riservatezza, quadro sanzionatorio |
| 2 ago 2026 | Data generale di applicazione: il regolamento si applica, tranne le parti indicate nelle altre righe. Ciò comprende gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 |
| 2 dic 2026 | Si applicano i nuovi divieti dell'articolo 5, lettere b bis) e b ter). I fornitori di sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono rispettare l'obbligo di marcatura dell'articolo 50, paragrafo 2 |
| 2 dic 2027 | Sistemi di IA ad alto rischio dell'allegato III: si applicano gli articoli da 6 a 27. Coprono classificazione, requisiti, obblighi di fornitori e deployer e valutazione d'impatto sui diritti fondamentali |
| 2 ago 2028 | Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, come i componenti di sicurezza di prodotti regolamentati. Si applicano gli articoli da 6 a 27 |
| 31 dic 2030 | I sistemi di IA legacy nei sistemi IT su larga scala dell'UE (Allegato X) devono essere portati in conformità |
Pratiche di IA vietate (Articolo 5)
Le seguenti pratiche di IA sono vietate, con sanzioni fino a 35 milioni di EUR o 7% del fatturato annuo globale:
- Manipolazione subliminale o tecniche ingannevoli che causano danni significativi
- Sfruttamento di vulnerabilità dovute a età, disabilità o situazione sociale/economica
- Punteggio sociale delle persone, da parte di soggetti pubblici o privati, che porta a un trattamento pregiudizievole fuori contesto o sproporzionato
- Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici per attività di contrasto (con eccezioni ristrette)
- Scraping non mirato di immagini facciali da Internet o telecamere a circuito chiuso per database di riconoscimento facciale
- Riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione (con eccezioni ristrette)
- Categorizzazione biometrica per inferire razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale
- Polizia predittiva individuale basata esclusivamente sulla profilazione
- Generare o manipolare materiale intimo o sessualmente esplicito non consensuale di una persona identificabile. Aggiunto dal Reg. (UE) 2026/1744, vietato dal 2 dicembre 2026
- Generare o manipolare materiale pedopornografico — aggiunto dal Reg. (UE) 2026/1744, vietato dal 2 dicembre 2026
Obblighi del fornitore (Articolo 16)
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sopportano l'onere di conformità più gravoso. Prima di immettere un sistema sul mercato o metterlo in servizio, i fornitori devono:
Obblighi del deployer (Articolo 26)
Le organizzazioni che usano sistemi di IA ad alto rischio (deployer) hanno il proprio set di obblighi:
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Obblighi di importatore e distributore
Gli importatori (Articolo 23) devono verificare che il fornitore abbia completato la valutazione della conformità e predisposto la documentazione tecnica. Devono verificare anche la marcatura CE e la nomina di un rappresentante autorizzato. Non possono immettere sul mercato un sistema non conforme.
I distributori (Articolo 24) devono verificare la presenza di marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e istruzioni per l'uso. Devono garantire che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità.
Struttura sanzionatoria (Articolo 99)
| Violazione | Sanzione massima |
|---|---|
| Pratiche di IA vietate (Art. 5) | 35M EUR o 7% del fatturato globale |
| Obblighi di fornitore, deployer, importatore, distributore | 15M EUR o 3% del fatturato globale |
| Informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità | 7,5M EUR o 1% del fatturato globale |
Per le PMI e le start-up, le sanzioni sono limitate al minore tra la percentuale e l'importo fisso. Tra i fattori attenuanti rientrano l'autodenuncia, il grado di cooperazione e le misure tecniche già attuate.
Domande frequenti
Esiste una checklist AI Act gratuita in formato file?
Sì. Il DOCX in questa pagina rispecchia la checklist ed è gratuito, senza e-mail. Spuntalo in Word o stampalo.
L'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dell'articolo 4 vale per i deployer?
Sì. L'articolo 4 si applica dal 2 febbraio 2025 ai fornitori e ai deployer di qualsiasi sistema di IA. Adottano misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale che usa i sistemi. Il regolamento non richiede un livello specifico di alfabetizzazione.
Da quando si applicano gli obblighi per l'alto rischio?
Per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, dal 2 dicembre 2027. Per quelli dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, come i componenti di sicurezza di prodotti regolamentati, dal 2 agosto 2028.
Risorse correlate
- Autovalutazione AI Act (gratuita, ~3 minuti)
- NIS2 in Italia: cosa verifica davvero l'ACN — le prove, obbligo per obbligo
- Modello di documentazione tecnica Allegato IV (DOCX gratuito)
- Modelli di informativa per l'articolo 50 (DOCX gratuito)
In sintesi: l'EU AI Act non è facoltativo. Se sviluppi, utilizzi, importi o distribuisci sistemi di IA nell'UE, devi mappare subito i tuoi obblighi. Le regole sulle pratiche vietate e sull'alfabetizzazione in materia di IA sono già in vigore. Dal 2 agosto 2026 lo sono anche gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50. Gli obblighi per l'alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Il Digital Omnibus (regolamento (UE) 2026/1744) ha posticipato entrambe le date.
Questa checklist è un orientamento, non una consulenza legale. È stata verificata sul testo consolidato del regolamento (UE) 2024/1689, modificato dal regolamento (UE) 2026/1744.
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