Dic 2027Conformità Regolamento UE sull'IA
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    Checklist di conformità al Regolamento IA UE per il 2026

    Il Regolamento IA UE (Regolamento 2024/1689) è il primo quadro giuridico completo al mondo per l'intelligenza artificiale. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 con un calendario di attuazione graduale. Questa guida illustra ogni obbligo per ruolo, livello di rischio e scadenza.

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    Scadenze chiave

    DataCosa si applica
    2 feb 2025Pratiche di IA vietate (Articolo 5) e alfabetizzazione in materia di IA (Articolo 4)
    2 ago 2025Obblighi sui modelli di IA per finalità generali, struttura di governance, regole di riservatezza, quadro sanzionatorio
    2 ago 2026Data generale di applicazione: il regolamento si applica, tranne le parti indicate nelle altre righe. Ciò comprende gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50
    2 dic 2026Si applicano i nuovi divieti dell'articolo 5, lettere b bis) e b ter). I fornitori di sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono rispettare l'obbligo di marcatura dell'articolo 50, paragrafo 2
    2 dic 2027Sistemi di IA ad alto rischio dell'allegato III: si applicano gli articoli da 6 a 27. Coprono classificazione, requisiti, obblighi di fornitori e deployer e valutazione d'impatto sui diritti fondamentali
    2 ago 2028Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, come i componenti di sicurezza di prodotti regolamentati. Si applicano gli articoli da 6 a 27
    31 dic 2030I sistemi di IA legacy nei sistemi IT su larga scala dell'UE (Allegato X) devono essere portati in conformità

    Pratiche di IA vietate (Articolo 5)

    Le seguenti pratiche di IA sono vietate, con sanzioni fino a 35 milioni di EUR o 7% del fatturato annuo globale:

    • Manipolazione subliminale o tecniche ingannevoli che causano danni significativi
    • Sfruttamento di vulnerabilità dovute a età, disabilità o situazione sociale/economica
    • Punteggio sociale delle persone, da parte di soggetti pubblici o privati, che porta a un trattamento pregiudizievole fuori contesto o sproporzionato
    • Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici per attività di contrasto (con eccezioni ristrette)
    • Scraping non mirato di immagini facciali da Internet o telecamere a circuito chiuso per database di riconoscimento facciale
    • Riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione (con eccezioni ristrette)
    • Categorizzazione biometrica per inferire razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale
    • Polizia predittiva individuale basata esclusivamente sulla profilazione
    • Generare o manipolare materiale intimo o sessualmente esplicito non consensuale di una persona identificabile. Aggiunto dal Reg. (UE) 2026/1744, vietato dal 2 dicembre 2026
    • Generare o manipolare materiale pedopornografico — aggiunto dal Reg. (UE) 2026/1744, vietato dal 2 dicembre 2026

    Obblighi del fornitore (Articolo 16)

    I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio sopportano l'onere di conformità più gravoso. Prima di immettere un sistema sul mercato o metterlo in servizio, i fornitori devono:

    Obblighi del deployer (Articolo 26)

    Le organizzazioni che usano sistemi di IA ad alto rischio (deployer) hanno il proprio set di obblighi:

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    La stessa checklist in un file DOCX: spuntala in Word o stampala per una riunione.

    Gratuita, senza e-mail. Il file rispecchia questa pagina.

    Obblighi di importatore e distributore

    Gli importatori (Articolo 23) devono verificare che il fornitore abbia completato la valutazione della conformità e predisposto la documentazione tecnica. Devono verificare anche la marcatura CE e la nomina di un rappresentante autorizzato. Non possono immettere sul mercato un sistema non conforme.

    I distributori (Articolo 24) devono verificare la presenza di marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e istruzioni per l'uso. Devono garantire che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità.

    Struttura sanzionatoria (Articolo 99)

    ViolazioneSanzione massima
    Pratiche di IA vietate (Art. 5)35M EUR o 7% del fatturato globale
    Obblighi di fornitore, deployer, importatore, distributore15M EUR o 3% del fatturato globale
    Informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità7,5M EUR o 1% del fatturato globale

    Per le PMI e le start-up, le sanzioni sono limitate al minore tra la percentuale e l'importo fisso. Tra i fattori attenuanti rientrano l'autodenuncia, il grado di cooperazione e le misure tecniche già attuate.

    Domande frequenti

    Esiste una checklist AI Act gratuita in formato file?

    Sì. Il DOCX in questa pagina rispecchia la checklist ed è gratuito, senza e-mail. Spuntalo in Word o stampalo.

    L'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dell'articolo 4 vale per i deployer?

    Sì. L'articolo 4 si applica dal 2 febbraio 2025 ai fornitori e ai deployer di qualsiasi sistema di IA. Adottano misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale che usa i sistemi. Il regolamento non richiede un livello specifico di alfabetizzazione.

    Da quando si applicano gli obblighi per l'alto rischio?

    Per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, dal 2 dicembre 2027. Per quelli dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, come i componenti di sicurezza di prodotti regolamentati, dal 2 agosto 2028.

    Risorse correlate

    In sintesi: l'EU AI Act non è facoltativo. Se sviluppi, utilizzi, importi o distribuisci sistemi di IA nell'UE, devi mappare subito i tuoi obblighi. Le regole sulle pratiche vietate e sull'alfabetizzazione in materia di IA sono già in vigore. Dal 2 agosto 2026 lo sono anche gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50. Gli obblighi per l'alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Il Digital Omnibus (regolamento (UE) 2026/1744) ha posticipato entrambe le date.

    Questa checklist è un orientamento, non una consulenza legale. È stata verificata sul testo consolidato del regolamento (UE) 2024/1689, modificato dal regolamento (UE) 2026/1744.

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