Ago 2026Conformità Regolamento UE sull'IA
    CRA · Regolamento (UE) 2024/2847

    Software per la conformità al Cyber Resilience Act per i prodotti con elementi digitali

    Soddisfa i requisiti essenziali dell'allegato I, classifica i prodotti, esegui la valutazione della conformità per la marcatura CE e segnala vulnerabilità e incidenti gravi ai sensi dell'articolo 14 — in un unico spazio di lavoro.

    Chi rientra nell'ambito

    Date chiave

    Segnalazioni dall'11 set 2026; obblighi principali dall'11 dic 2027

    Chi deve conformarsi

    Fabbricanti (e importatori e distributori) di prodotti con elementi digitali sul mercato dell'UE

    Sanzioni massime

    Fino a 15 M€ o al 2,5% del fatturato annuo globale (art. 64)

    Il CRA riguarda i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell'UE. Sono esclusi i prodotti già disciplinati da normative settoriali — dispositivi medici, veicoli a motore, aviazione civile — e gli amministratori di software libero e open source hanno un regime più leggero. È un orientamento, non una consulenza legale.

    Cosa richiede il CRA

    Il CRA stabilisce regole orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali lungo tutto il loro ciclo di vita:

    1

    Requisiti essenziali (allegato I)

    Progettare e realizzare prodotti sicuri per impostazione predefinita, privi di vulnerabilità sfruttabili note al momento del rilascio, e gestire le vulnerabilità per tutto il periodo di supporto (allegato I, parti I e II).

    2

    Obblighi del fabbricante (art. 13)

    Effettuare una valutazione del rischio di cybersicurezza, fissare un periodo di supporto di almeno cinque anni, distribuire aggiornamenti di sicurezza, fornire una distinta base del software (SBOM) e gestire una politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità.

    3

    Valutazione della conformità e marcatura CE (allegato VIII)

    Classificare il prodotto (predefinito, importante di classe I o II, oppure critico), eseguire la procedura di valutazione della conformità corrispondente, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.

    4

    Segnalazione di vulnerabilità e incidenti (art. 14)

    Notificare le vulnerabilità sfruttate attivamente e gli incidenti gravi al CSIRT di coordinamento e all'ENISA — un preallarme entro 24 ore e una notifica più completa entro 72 ore.

    Come ti aiuta LandingRed

    Trasforma il regolamento in un programma di conformità tracciato — dai requisiti dell'allegato I al fascicolo per la marcatura CE.

    Catalogo dei requisiti dell'allegato I

    Monitora ogni requisito essenziale dell'allegato I — proprietà di sicurezza e gestione delle vulnerabilità — rispetto alle tue evidenze, con una chiara visibilità delle lacune.

    Classificazione del rischio di prodotto

    Classifica ogni prodotto secondo i livelli di rischio del CRA (predefinito, importante, critico) per determinare la via di conformità necessaria.

    Via di conformità e marcatura CE

    Registra la procedura di valutazione della conformità scelta, assembla la documentazione tecnica e monitora la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE.

    Bozze di segnalazione dell'articolo 14

    Prepara le notifiche di vulnerabilità sfruttate attivamente e di incidenti gravi al CSIRT e all'ENISA secondo le scadenze di 24 e 72 ore.

    Domande frequenti

    Che cos'è il Cyber Resilience Act?

    Il CRA (Regolamento (UE) 2024/2847) è la legge orizzontale dell'UE sulla cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali — hardware e software con una connessione dati. Stabilisce requisiti essenziali di cybersicurezza, obblighi di gestione delle vulnerabilità e di segnalazione, e una valutazione della conformità che porta alla marcatura CE.

    Quando si applica il CRA?

    Il CRA è entrato in vigore nel dicembre 2024. I suoi obblighi di segnalazione (articolo 14) decorrono dall'11 settembre 2026 e gli obblighi principali — requisiti essenziali, valutazione della conformità e marcatura CE — si applicano dall'11 dicembre 2027.

    Che cos'è un «prodotto con elementi digitali»?

    Qualsiasi prodotto hardware o software il cui uso previsto o ragionevolmente prevedibile comprende una connessione dati diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete. Sono esclusi i prodotti già disciplinati da normative settoriali, come dispositivi medici, veicoli a motore e aviazione civile.

    Che cosa deve essere segnalato, e con quale rapidità?

    I fabbricanti devono notificare le vulnerabilità sfruttate attivamente e gli incidenti gravi al CSIRT di coordinamento designato e all'ENISA: un preallarme entro 24 ore e una notifica più completa entro 72 ore, seguita da una relazione finale (articolo 14).

    Quali sono le sanzioni?

    La non conformità ai requisiti essenziali dell'allegato I o agli obblighi degli articoli 13 e 14 può comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato annuo mondiale totale, se superiore; altre violazioni fino a 10 milioni di euro o al 2%, e le informazioni fuorvianti fino a 5 milioni di euro o all'1% (articolo 64).

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