Dic 2027Conformità Regolamento UE sull'IA
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    AI Act e ricerca scientifica: l'esenzione non copre tutto

    Risponde chi firma.

    L'AI Act esenta alcuni sistemi di IA costruiti per la ricerca. Non esenta le persone che fanno ricerca. Un ricercatore, un avvocato, un medico o un analista usa un chatbot commerciale per redigere, riassumere o tradurre. Quel sistema non è stato sviluppato al solo scopo di ricerca scientifica. Chi lo usa è un deployer di un sistema di IA per finalità generali. La responsabilità di ciò che pubblica resta sua.

    La risposta breve: l'esenzione protegge il banco di laboratorio, non lo strumento di ogni giorno

    L'articolo 2 del regolamento contiene due esclusioni sulla ricerca. Il paragrafo 6 riguarda i sistemi. Il paragrafo 8 riguarda le attività. Nessuno dei due riguarda l'utente.

    Il punto di partenza è l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento si applica «ai deployer dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione». Un professionista stabilito nell'Unione che usa un sistema di IA nel proprio lavoro è dentro l'ambito di applicazione. Prima ancora di discutere di esenzioni.

    Cosa dice davvero l'articolo 2, paragrafo 6

    Il testo consolidato recita: «Il presente regolamento non si applica ai sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici.»

    Due condizioni. Entrambe ricadono sul sistema, non sulla persona.

    Prima condizione: il sistema deve essere stato sviluppato specificamente per quello scopo. Seconda condizione: quello scopo deve essere l'unico.

    Un chatbot generalista non supera né l'una né l'altra. L'articolo 3, punto 66, definisce il «sistema di IA per finalità generali» come quello «che ha la capacità di perseguire varie finalità». È l'opposto testuale di «solo scopo».

    L'esenzione segue il sistema, non la sessione di lavoro. Usare uno strumento commerciale per un compito scientifico non lo trasforma in uno strumento di ricerca.

    Articolo 2, paragrafo 8: prima dell'immissione sul mercato, e perché le prove in condizioni reali restano dentro

    La seconda esclusione riguarda l'attività: «Il presente regolamento non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio.»

    Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Chi usa un modello già commercializzato non si trova in quella fase.

    La stessa disposizione chiude poi la porta: «Le prove in condizioni reali non rientrano in tale esclusione.» Nel momento in cui il sistema incontra persone vere e dati veri, l'esclusione finisce.

    Resta il paragrafo 10, l'unica via d'uscita per l'uso privato. Dice: «Il presente regolamento non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale.» Scrivere un articolo, un parere, una nota clinica o una memoria per un cliente è attività professionale. Il paragrafo non copre il ricercatore. E disapplica gli obblighi del deployer persona fisica, non l'intero regolamento.

    Chi scrive con ChatGPT, Claude o Gemini è un deployer di un sistema di IA per finalità generali

    Il regolamento dà un nome a questo ruolo. Articolo 3, punto 4: «"deployer": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale».

    Un obbligo bussa già oggi. L'articolo 4, paragrafo 1, chiede a fornitori e deployer di adottare «misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale». Si applica dal 2 febbraio 2025. Non è limitato all'alto rischio. Riguarda università, ospedali, studi professionali e istituti di ricerca. Ed è un obbligo di mezzi, non di risultato: lo stesso paragrafo precisa che «tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona».

    Il ruolo può anche salire. L'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), considera fornitore chi «modifica la finalità prevista di un sistema di IA, anche un sistema per finalità generali, che non è stato classificato come ad alto rischio e che è già stato immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che il sistema di IA interessato diventi un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6». La soglia è alta: redigere o riassumere non basta. Ma la direzione conta. La responsabilità può spostarsi verso l'alto. Mai via.

    Sorveglianza umana (articolo 14): la responsabilità non si trasferisce al modello

    L'articolo 14 vincola i sistemi di IA ad alto rischio. Sulla rotta dell'Allegato III (Allegato 3) si applicherà dal 2 dicembre 2027; per l'Allegato I (Allegato 1) dal 2 agosto 2028. Non è un obbligo diretto per chi usa un chatbot. È però il modello che il legislatore ha scelto per dire dove sta l'ultima parola.

    L'articolo 14, paragrafo 4, lettera d), chiede che la persona incaricata della sorveglianza umana possa «decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio». La lettera b) dello stesso paragrafo nomina il rischio per nome: la tendenza «a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output», cioè la «distorsione dell'automazione».

    Il tetto è l'articolo 14, paragrafo 5. Riguarda solo i sistemi dell'Allegato III (Allegato 3), punto 1, lettera a), cioè l'identificazione biometrica remota. Nessuna azione o decisione può essere presa sulla base dell'identificazione «a meno che tale identificazione non sia stata verificata e confermata separatamente da almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità». Il secondo comma disapplica la regola per i sistemi usati «a fini di contrasto, migrazione, controllo delle frontiere o asilo, qualora il diritto dell'Unione o nazionale ritenga sproporzionata l'applicazione di tale requisito». Non è la regola dell'uso quotidiano. È il limite superiore di quanto il legislatore chiede a esseri umani in carne e ossa.

    Nota italiana. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo i decreti legislativi di adeguamento all'AI Act. Il principio è scritto così: «le decisioni restano dell'operatore ed è esclusa l'adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell'elaborazione automatizzata». Gli stessi decreti indicano «l'Agenzia per l'Italia digitale quale autorità di notifica e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato».

    Trasparenza dei testi generati: cosa chiede l'articolo 50 a chi pubblica

    L'articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026. Il Digital Omnibus, regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato le scadenze sull'alto rischio, non la trasparenza.

    Due lati, due doveri diversi.

    Il fornitore marca. L'articolo 50, paragrafo 2, impone ai fornitori di sistemi che generano contenuti testuali sintetici di garantire che gli output siano «marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente». Per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 quell'obbligo di marcatura si applica dal 2 dicembre 2026.

    Il deployer dichiara. L'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma: «I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente.» Poi arriva l'eccezione, nella stessa disposizione: l'obbligo non si applica «se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto».

    L'esenzione dall'etichetta si compra assumendosi la responsabilità. È esattamente la tesi di questo articolo, scritta nel regolamento. Approfondimento: gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50.

    Quando la ricerca incrocia l'alto rischio: i casi di confine dell'Allegato III (Allegato 3)

    Ci sono usi in cui la ricerca tocca l'alto rischio: valutare studenti, selezionare candidature, supportare decisioni su persone. Se l'uso rientra nell'Allegato III (Allegato 3), cambia tutto. L'articolo 26, paragrafo 2, chiede che «i deployer affidano la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario». Una persona con un nome. Non un PDF di policy.

    Le regole di classificazione sono ancora in scrittura. La consultazione mirata sulla bozza di linee guida per la classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio si è chiusa nel luglio 2026. Le linee guida finali sono attese entro la fine del 2026. Non aspettarle per decidere chi risponde. Gli obblighi già applicabili non dipendono da quella classificazione.

    Per orientarsi: come si classifica un sistema nell'Allegato III e un caso concreto, la scuola e l'Allegato III punto 3.

    Checklist: cinque verifiche prima di firmare un lavoro scritto con l'IA

    1. Nomina il tuo ruolo. Fornitore o deployer? Quasi sempre deployer.
    2. Verifica l'esenzione sul sistema, non su te stesso. È stato sviluppato al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici? Se è un prodotto commerciale generalista, no.
    3. Controlla ogni fatto, ogni citazione e ogni numero prima della firma.
    4. Se pubblichi testo generato su questioni di interesse pubblico, dichiaralo, oppure documenta la revisione umana e indica chi detiene la responsabilità editoriale.
    5. Scrivi chi ha supervisionato. Un nome e una data, non «il team».

    Altri due passi utili: la checklist AI Act e il monitoraggio dei sistemi di IA nel tempo.

    Domande frequenti

    L'AI Act esenta la ricerca scientifica?

    Solo in parte. L'articolo 2, paragrafo 6, esenta i sistemi di IA sviluppati specificamente e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici. L'esenzione riguarda il sistema, non la persona. Chi fa ricerca usando uno strumento commerciale generalista non rientra in quell'esclusione.

    Uso ChatGPT per scrivere un articolo scientifico: sono esente?

    No. Un chatbot generalista è un sistema di IA per finalità generali, costruito per perseguire varie finalità. Non è stato sviluppato al solo scopo di ricerca scientifica. Chi lo usa nel proprio lavoro è un deployer ai sensi dell'articolo 3, punto 4, e risponde del testo che pubblica.

    Il paragrafo 8 non copre la ricerca e la sperimentazione?

    Copre la ricerca, la prova e lo sviluppo di un sistema di IA prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. Usare un modello già commercializzato non è quella fase. Lo stesso paragrafo aggiunge che le prove in condizioni reali non rientrano nell'esclusione.

    Devo dichiarare che un testo è stato scritto con l'IA?

    Se pubblichi testo generato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, sì. Lo chiede l'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, applicabile dal 2 agosto 2026. L'obbligo non si applica se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale. Serve anche che una persona fisica o giuridica ne detenga la responsabilità editoriale.

    Quali obblighi AI Act mi riguardano già oggi?

    L'alfabetizzazione in materia di IA dell'articolo 4 si applica dal 2 febbraio 2025 a fornitori e deployer, alto rischio o no. La trasparenza dell'articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026. Le regole sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (Allegato 3) si applicheranno dal 2 dicembre 2027.

    Risorse correlate

    Questo articolo fornisce informazioni, non consulenza legale. Le citazioni sono tratte dalla versione italiana ufficiale del testo consolidato dell'AI Act in vigore dal 27 luglio 2026 (CELEX 02024R1689-20260727), pubblicata su EUR-Lex. Per la tua situazione specifica consulta un professionista.

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    Rivisto e pubblicato sotto la responsabilità editoriale di AB Corporate Advisory S.R.L.

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